Negoziazione assistita
La negoziazione assistita, introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, consiste in una procedura con la quale le parti, assistite da uno o più avvocati, cooperando in buona fede e con lealtà, mirano alla conclusione di un accordo utile a risolvere in via amichevole una controversia.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti gli € 50.000,00, ove non si tratti di uno dei casi in cui vi è l'obbligo di mediazione.
In ogni caso, la procedura può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia, con le sole eccezioni di quelle che abbiano ad oggetto diritti indisponibili e la materia del lavoro e della previdenza e assistenza sociale. In special modo può servire anche per le soluzioni consensuali di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
La negoziazione assistita costituisce uno strumento di deflazione del carico giudiziario, utile a far risparmiare a coloro che vi ricorrano risorse economiche ed a trovare una soluzione mediata al conflitto, consentendo che i rapporti tra le parti non deteriorino irrimediabilmente. Inoltre l'accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
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